La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti di un'automobilista a un anno di arresto e tremila euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale. I giudici negavano sia le attenuanti generiche sia la sospensione condizionale della pena, rilevando una spiccata tendenza della conducente all'abuso di sostanze alcoliche. L'imputata ricorreva per Cassazione contestando la ricostruzione probatoria, il mancato sconto di pena e il diniego del beneficio della condizionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile: i giudici di legittimità non possono riesaminare i fatti già accertati e la motivazione d'appello risultava logica, coerente ed esente da vizi legali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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