Un imputato, gravato da numerosi precedenti penali, subisce una condanna per i reati di danneggiamento aggravato e minaccia aggravata commessa mediante l'uso di un coltello. La difesa propone ricorso per Cassazione contestando la quantificazione della pena e la presunta illogicità della motivazione. I giudici di legittimità respingono l'impugnazione, confermando la piena correttezza della decisione di merito. Il giudice ha infatti calibrato il trattamento sanzionatorio considerando la pericolosità sociale del soggetto, la durata dell'azione delittuosa e l'arma impiegata, applicando una pena base appena superiore al minimo edittale e un aumento per continuazione persino inferiore a quanto previsto ordinariamente per i recidivi. Il ricorso viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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