L'Imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti, ha definito il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il difetto di motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità o proscioglimento. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La scelta negoziale di accordarsi sulla sanzione preclude ogni successiva contestazione sui motivi rinunciati. La Cassazione può intervenire sul concordato in appello solo per vizi del consenso, mancata adesione del pubblico ministero, difformità della pronuncia o pene palesemente illegali. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato alle spese di giustizia e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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