Una cittadina contesta una cartella esattoriale tramite opposizione all'esecuzione. Il Tribunale rigetta la richiesta e la donna presenta appello oltre i sei mesi dal deposito del provvedimento. Il giudice di secondo grado dichiara l'atto inammissibile perché tardivo. La ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione, sostenendo che l'ultimo giorno utile per proporre il reclamo cadeva di sabato, beneficiando così dello slittamento automatico al lunedì. I Supremi Giudici respingono la tesi: la data di scadenza effettiva cadeva di giovedì 2 gennaio 2020 e non di sabato. Inoltre, alle opposizioni esecutive non si applica la pausa estiva dei tribunali. Il termine di impugnazione è scaduto irrimediabilmente, confermando la piena validità della decisione precedente e imponendo il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico della contribuente.
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