Un imputato, condannato per truffa pluriaggravata, ha proposto ricorso per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di merito avevano negato la riduzione di pena evidenziando la gravità della condotta, la presenza di precedenti penali specifici e la totale assenza di elementi favorevoli. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento, ribadendo che per escludere il beneficio è sufficiente valorizzare elementi negativi determinanti o constatare l'assenza di fattori positivi. Ritenendo il ricorso manifestamente infondato, la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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