Due soggetti accusati di reati in materia di stupefacenti hanno concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'assenza di motivazione sul proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La giurisprudenza stabilisce che, una volta raggiunto il concordato in appello, l'impugnazione in Cassazione è ammissibile unicamente per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso delle parti o all'applicazione di pene illegali. I motivi proposti non rientravano in queste ipotesi eccezionali. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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