Una società correntista ha citato in giudizio un istituto di credito contestando l'applicazione di anatocismo, commissioni di massimo scoperto e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. La Corte d'Appello ha riconosciuto la nullità delle clausole su anatocismo e commissioni, ricalcolando il saldo a favore del cliente, ma ha rigettato le contestazioni inerenti allo Ius variandi nei contratti bancari per genericità delle accuse. La Società ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata prova delle comunicazioni sulle variazioni e presunti errori nel calcolo peritale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di specificità delle domande iniziali ed esame di merito precluso. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale dell'istituto di credito, condannando la società al pagamento delle spese di lite.
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