L'Imputato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e di cessione gratuita di una dose, ha concordato un patteggiamento con il pubblico ministero. L'accordo prevedeva anche la misura della confisca del denaro sequestrato durante le perquisizioni. Successivamente, L'Imputato ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo che la somma non fosse il profitto diretto dell'attività illecita contestata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la confisca del denaro è astrattamente consentita dalla legge per i reati in materia di stupefacenti anche in forma per sproporzione. Pertanto, la presenza della misura nell'accordo sottoscritto rende la decisione valida ed esclude la qualifica di pena illegale, impedendo qualsiasi successivo ricorso per soli difetti di motivazione.
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