Il Ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di rescissione del giudicato. La Corte d'Appello aveva ritenuto la richiesta non valida perché il difensore non aveva una valida procura speciale penale. La procura allegata, priva di data e firma autenticata, non soddisfaceva i requisiti formali. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che la sottoscrizione della procura non era stata autenticata come richiesto dalla legge. Di conseguenza, il ricorso del Ricorrente è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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