Una persona è stata condannata per furto in abitazione aggravato, accettando un patteggiamento in appello. Ha poi presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancanza di motivazione sulle cause di non punibilità e la congruità della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che, in caso di patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità. La Corte ha ribadito che il ricorso in Cassazione è limitato alla verifica dell'illegalità della pena, non del suo ammontare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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