Un individuo, sottoposto a sorveglianza speciale, ha violato l'obbligo di rincasare in orario, allontanandosi dalla propria dimora senza preavviso. Condannato per inosservanza degli obblighi, ha presentato ricorso contro la sentenza d'appello, sostenendo il mancato riconoscimento delle **circostanze attenuanti generiche** senza adeguata motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la Corte d'Appello aveva motivato correttamente il diniego delle **circostanze attenuanti generiche**, considerando i numerosi precedenti penali e la mancanza di autocritica. L'individuo deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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