Un Lavoratore, titolare di una palestra, è stato condannato per il commercio di anabolizzanti e la falsificazione di ricette mediche. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la valutazione delle prove e l'applicazione delle norme sul doping e il falso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la correttezza delle motivazioni dei giudici precedenti. La sentenza ha anche richiamato la parziale incostituzionalità dell'Art. 586 bis cod. pen., che ha eliminato la necessità del fine specifico di alterare le prestazioni agonistiche. La Corte ha confermato la sussistenza di un'attività di commercio di anabolizzanti continuativa e organizzata, basata su intercettazioni e sequestri, e la responsabilità per la falsificazione.
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