La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un cittadino per i reati di lesioni personali, rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale. La difesa sosteneva che l'imputato soffrisse di un disturbo della personalità idoneo a escludere o ridurre la sua capacità di intendere e di volere. Inoltre, contestava l'applicazione dell'aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, ritenendola assorbita nel reato di resistenza. I giudici hanno respinto i motivi di ricorso. Una perizia medica ha infatti escluso qualsiasi vizio di mente. La Corte ha inoltre chiarito che le lesioni volontarie causate a un pubblico ufficiale mantengono l'aggravante specifica e non vengono assorbite dalla resistenza a pubblico ufficiale, a causa del particolare disvalore dell'atto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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