Il caso riguarda la rideterminazione della pena per un soggetto condannato per associazione finalizzata al narcotraffico. A seguito di molteplici annullamenti con rinvio da parte della Cassazione, la Corte di appello ha ridotto la sanzione a otto anni e sei mesi di reclusione. La difesa ha contestato il calcolo, sostenendo che l'esclusione dell'aggravante mafiosa, dovuta alla dissociazione attuosa del reo, dovesse comportare una riduzione maggiore e che le altre aggravanti fossero irrilevanti. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi di diritto, riducendo proporzionalmente l'aumento di pena per le residue aggravanti e mantenendo fermo il beneficio per la collaborazione.
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