La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale presentata dalla Parte Civile. Quest'ultima sosteneva che la Suprema Corte, in una precedente decisione, avesse annullato con rinvio al giudice civile la sentenza di condanna generica senza che gli Imputati avessero specificamente contestato il risarcimento del danno. La Cassazione ha chiarito che non esiste alcun errore materiale: gli Imputati avevano legittimamente impugnato l'accertamento della responsabilità civile. Inoltre, lo strumento della correzione di errore materiale non può essere utilizzato per contestare il contenuto della decisione del giudice, richiedendo invece mezzi di impugnazione ordinari o straordinari, peraltro preclusi alla parte civile. Di conseguenza, la Parte Civile perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese processuali.
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