Il GIP disponeva il sequestro preventivo dello stabilimento e dei beni di una società vinicola per presunti reati alimentari. Il Gestore della società, agendo come persona fisica, proponeva riesame contro il provvedimento. Il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta per difetto di legittimazione. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, stabilendo che manca il concreto interesse ad impugnare in capo al soggetto che non è proprietario dei beni sequestrati, poiché l'eventuale restituzione avverrebbe a favore della società e non del singolo individuo. Inoltre, la Corte ha chiarito che il terzo interessato che agisce in giudizio deve necessariamente munire il proprio difensore di una procura speciale, adempimento mancante nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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