Un uomo, condannato per furto pluriaggravato, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego della sospensione condizionale della pena per la seconda volta e il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la presenza di un precedente penale nei cinque anni precedenti impedisce una prognosi favorevole sulla condotta futura del condannato, escludendo così la concessione della sospensione condizionale della pena. Inoltre, la valutazione discrezionale del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »