L'Imputato ha concordato una riduzione di pena davanti alla Corte di Appello, rinunciando contestualmente ai motivi di impugnazione precedentemente presentati. In seguito, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici avrebbero dovuto dichiarare il proscioglimento immediato invece di ratificare l'intesa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello, l'imputato non può più contestare il mancato proscioglimento o le questioni precedentemente abbandonate. L'impugnazione è consentita unicamente se l'accordo presenta vizi nella formazione della volontà, se manca il consenso della procura o se la sentenza finale discorda dall'intesa raggiunta. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giustizia e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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