Un'Azienda ha citato in giudizio un Istituto di Credito per la nullità, l'annullamento o la risoluzione di contratti swap. Il Tribunale aveva dichiarato alcune domande di risoluzione inammissibili per tardività. L'Azienda ha riproposto le stesse domande in un secondo giudizio, poi riunito al primo. La Corte d'Appello ha confermato l'inammissibilità. La Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso dell'Azienda sul punto dell'**inammissibilità domanda riunita**. Ha stabilito che una precedente dichiarazione di inammissibilità per tardività non preclude l'esame della stessa domanda se riproposta in un giudizio successivo, poi riunito, qualora il primo non possa giungere a una decisione nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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