Un avvocato ha presentato un ricorso contro il rigetto di una richiesta di revoca di custodia cautelare. Il ricorso è stato inviato via PEC come file scansionato, sebbene firmato digitalmente. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso telematico, poiché la normativa richiede un documento informatico 'testuale' e non una mera scansione di immagini. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che l'originale dell'atto deve essere un documento informatico nativo, non una riproduzione grafica, per garantire la funzionalità del processo telematico.
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