Un imputato per lesioni colpose risarcisce la vittima prima del processo. Il Giudice di Pace, sentita l'opposizione della vittima ma senza ammetterla come parte civile, dichiara il reato estinto. Il Procuratore Generale ricorre in Cassazione per conto della vittima, lamentando la violazione del diritto di difesa. La Suprema Corte stabilisce l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. La Procura, infatti, non ha un interesse proprio a sollevare una nullità che riguarda esclusivamente la posizione della persona offesa. La tutela di quel diritto spettava alla parte privata, non all'accusa pubblica.
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