Una società ha impugnato in Cassazione una sentenza tributaria sfavorevole, ma ha commesso un errore fatale: ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione invece che all'Agenzia delle Entrate, la sua reale controparte. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per errore di notifica. I giudici hanno stabilito che notificare l'atto a un soggetto giuridico diverso, anche se collegato, è un vizio insanabile. Questo errore fa scadere i termini per l'impugnazione, rendendo la sentenza precedente definitiva. La costituzione in giudizio della parte corretta non può sanare un errore così grave, che deriva dal principio di autoresponsabilità della parte che impugna.
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