Il Debitore proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate di un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'auto, sostenendo di non aver mai firmato il contratto né ricevuto il veicolo. La Corte d'Appello respingeva l'opposizione, ritenendo provato il rapporto grazie all'erogazione della somma e alla consegna del mezzo. Il Debitore ricorreva in Cassazione, lamentando la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, qualificandolo come credito al consumo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la natura di credito al consumo e la conseguente necessità della forma scritta costituiscono questioni nuove, mai sollevate nei gradi precedenti, che richiedono accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Il Debitore perde la causa e deve pagare le spese.
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