L'Imputata impugna la decisione della Corte d'Appello lamentando la mancata concessione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, oltre a contestare l'eccessività della sanzione applicata. La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità e manifesta infondatezza. La difesa non aveva richiesto tali benefici durante il giudizio di secondo grado, esonerando i giudici d'appello da qualunque obbligo di motivazione specifica al riguardo. Inoltre, la sanzione finale si colloca al di sotto della media edittale prevista dalla legge, rendendo legittima la determinazione del giudice. Il ricorso privo di fondamento comporta per la ricorrente il rigetto definitivo dell'impugnazione, la condanna al pagamento di tutte le spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »