Due imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza di condanna della Corte d'Appello. La difesa ha contestato la sussistenza del dolo e ha lamentato presunti difetti di motivazione nella determinazione della pena. I Supremi Giudici hanno rilevato che i motivi riproducevano mere censure già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito. Inoltre, la doglianza sul trattamento sanzionatorio è risultata inconferente, poiché il giudice d'appello aveva già concesso il minimo della pena previsto dalla legge. Per tali ragioni, il Collegio ha sancito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, condannando entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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