La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla procedura di concordato preventivo, dichiarando l'inammissibilità del reclamo presentato da alcuni creditori. Questi ultimi, pur avendo inviato delle 'osservazioni' scritte contro la loro esclusione dal voto, non si erano costituiti formalmente come 'parti' nel giudizio di omologazione (approvazione) del piano. La sentenza chiarisce che per avere il diritto di impugnare la decisione finale del tribunale, non basta manifestare il proprio dissenso con comunicazioni informali. È necessario compiere l'atto formale di opposizione previsto dalla legge. In sua assenza, si perde il diritto di contestare successivamente il provvedimento, rendendo il reclamo inammissibile.
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