La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per evasione dagli arresti domiciliari. I motivi, incentrati sulla contestazione del dolo e sulla richiesta di attenuanti, sono stati ritenuti generici e ripropositivi di questioni di fatto non valutabili in sede di legittimità. La Corte ha confermato che la duplice assenza dal domicilio integra il reato, rendendo irrilevante il comportamento successivo. A seguito della dichiarazione di ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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