Una struttura sanitaria si opponeva a uno sconto del 20% applicato da un'ASL, sostenendo che la legge impositiva fosse scaduta. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che lo sconto contrattuale, inserito volontariamente negli accordi tra le parti, è vincolante di per sé. Il contratto diventa fonte autonoma dell'obbligo, indipendentemente dalla vigenza della legge originaria.
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