Due curatele fallimentari hanno citato in giudizio un istituto di credito per ottenere il pagamento dei saldi attivi di due conti correnti intestati al socio accomandatario delle società fallite. La banca ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per l'estrema genericità della domanda, non essendo chiaro a quale titolo le due diverse procedure richiedessero congiuntamente le somme. Il Tribunale ha dichiarato la nullità, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione ritenendo il vizio sanato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca, confermando la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto. Poiché il vizio non è stato sanato in primo grado e non è rimediabile in appello, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza, chiudendo definitivamente il processo a favore della banca.
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