Una società telefonica forniva servizi ai propri clienti utilizzando la rete di un'altra azienda. Un Comune le ha richiesto il pagamento del Contributo Unico Patrimoniale, sostenendo che anche questo tipo di utilizzo costituisse un'occupazione di suolo pubblico. La società si è opposta, definendo l'utilizzo 'virtuale' e non materiale. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune. Ha stabilito che l'uso virtuale rete telefonica è a tutti gli effetti un uso materiale, perché i segnali elettrici viaggiano fisicamente nei cavi. Di conseguenza, l'azienda che trae profitto da tale utilizzo deve pagare il contributo, anche se non è la proprietaria dell'infrastruttura.
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