Un ente religioso ha impugnato un sollecito di pagamento per la tassa sui rifiuti (TARSU), sostenendo la sua generale appellabilità e l'esistenza di un precedente giudicato favorevole. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarando il primo motivo inammissibile per mancanza di specificità e il secondo infondato, poiché il presunto giudicato non era applicabile. La sentenza sottolinea che l'impugnazione sollecito di pagamento richiede la contestazione di vizi propri dell'atto o della sua notifica, non argomentazioni generiche.
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