Definizione
Il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), che presenta limiti specifici previsti dalla legge.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 324 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 99% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 1%
- Inammissibile 99%
- Altro 1%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 768%
- Penale Sez. 216%
- Penale Sez. 615%
Precedenti più richiamati
- Cass. 21497/2021in 8 provvedimenti
- Cass. 1032/2019in 62 provvedimenti
- Cass. 28742/2020in 47 provvedimenti
- Cass. 4727/2018in 55 provvedimenti
- Cass. 41785/2015in 7 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'imputato ha concordato con il pubblico ministero una pena di cinque anni di reclusione e oltre quindicimila euro di multa per violazioni in materia di stupefacenti. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la mancanza di motivazione sull'eventuale proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del patteggiamento, precisando che la legge consente il ricorso solo per vizi del consenso, difformità tra accordo e sentenza o pena illegale. Contestare la motivazione sull'assenza di cause di non punibilità, peraltro a fronte di prove evidenti e confessione, non rientra tra i motivi consentiti. I giudici hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato, accusato di reati sugli stupefacenti, ha concordato una pena con il pubblico ministero davanti al giudice. Successivamente, il suo difensore ha contestato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un difetto di motivazione sulla congruità della pena e sul mancato proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge stabilisce limiti rigorosi per l'impugnazione del patteggiamento, consentendo il ricorso solo per violazioni di legge specifiche, come vizi della volontà o pena illegale, ed escludendo le censure sulla motivazione. L'Imputato ha quindi perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese di giustizia e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'imputato ha concordato una pena per reati di droga, chiedendo di sostituire la reclusione con la detenzione domiciliare. Successivamente ha promosso l'impugnazione del patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una scarsa motivazione del giudice sulle regole e prescrizioni della misura domiciliare. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La legge circoscrive in modo rigoroso le contestazioni ammesse contro le sentenze concordate, escludendo doglianze sulla motivazione di obblighi già fissati in modo automatico dalla legge. L'imputato deve pagare le spese legali e una sanzione di tremila euro.
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Un imputato concorda con la pubblica accusa l'applicazione della pena per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Subito dopo la sentenza, il difensore propone impugnazione del patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato proscioglimento immediato e un difetto di motivazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La legge fissa limiti tassativi per contestare una pena concordata tra le parti. La presunta violazione sull'obbligo di immediato proscioglimento non rientra tra i motivi consentiti. I giudici confermano la condanna originaria e impongono al ricorrente le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato per il reato di evasione concorda la pena con il pubblico ministero davanti al Tribunale. Subito dopo la sentenza, l'uomo presenta ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di prove a carico. I giudici supremi bocciano l'istanza all'origine. La legge fissa vincoli stringenti per contestare la sentenza concordata. L'impugnazione del patteggiamento non consente di rimettere in discussione le prove o la colpevolezza già patteggiata in primo grado. Il ricorrente perde completamente il giudizio e subisce la condanna al pagamento delle spese di lite e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha concordato con l'accusa una pena detentiva e pecuniaria dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, ha presentato impugnazione del patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'omessa valutazione di cause di non punibilità, l'eccessività della sanzione e l'errata qualificazione giuridica. I giudici supremi hanno respinto totalmente le censure: contestare l'entità della pena patteggiata non è consentito dalla legge, mentre le altre lamentele risultavano generiche e prive di argomenti specifici. La Corte ha perciò dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Due imputati concordano la pena davanti al Tribunale mediante patteggiamento, ma successivamente propongono ricorso per cassazione contro la decisione. La Suprema Corte dichiara inammissibile l'impugnazione del patteggiamento. I motivi sollevati dalla difesa non rientrano nelle ipotesi tassative di legge. La norma consente il ricorso solo per vizi sulla volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore sulla qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena e delle misure di sicurezza. Di conseguenza, i giudici respingono i ricorsi senza formalità e condannano entrambi i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Un imputato, condannato per tentato omicidio e lesioni aggravate tramite patteggiamento, ha presentato ricorso. Ha contestato la qualificazione giuridica del fatto e la mancata prevalenza delle attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'impugnazione patteggiamento è limitata a specifici vizi di legge, non riscontrabili nel caso. L'accordo sulla pena, quindi, è rimasto valido, con condanna alle spese per il ricorrente.
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L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena con la Procura per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la pronuncia della sentenza, il difensore ha presentato ricorso in Cassazione. Il ricorso lamentava la mancanza e l'illogicità della motivazione del giudice in merito alla mancata assoluzione immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'atto. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione del patteggiamento è limitata tassativamente a specifici vizi di legalità. I motivi legati al merito della motivazione o alla valutazione dell'assoluzione immediata non possono essere proposti contro questo rito speciale. Per questo motivo, la Suprema Corte ha respinto il ricorso senza celebrare l'udienza e ha condannato l'Imputato al pagamento delle spese di giustizia e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha concordato una pena con la formula del patteggiamento davanti al Tribunale. Successivamente, ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che il giudice non avesse verificato l'eventuale presenza di cause di non punibilità immediata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge stabilisce infatti che l'impugnazione del patteggiamento è limitata a casi tassativi ed eccezionali di violazione di legge, tra i quali non figura l'omesso controllo sul proscioglimento d'ufficio. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha concordato una pena con la Procura per traffico di sostanze stupefacenti tramite rito speciale. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso contestando la responsabilità penale, la valutazione dei fatti e le motivazioni della condanna concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge prevede limiti severissimi per l'impugnazione del patteggiamento, escludendo la possibilità di ridiscutere il merito o la motivazione ordinaria della sentenza se il giudice ha svolto i controlli essenziali di legalità. L'imputato perde la causa e subisce la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Un imputato accusato di truffa e sostituzione di persona ha concordato una pena davanti al giudice. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione contestando la motivazione, la qualificazione del fatto e il calcolo della pena. La Suprema Corte ha dichiarato l'impugnazione del patteggiamento del tutto inammissibile. La legge limita rigidamente i motivi di ricorso dopo un accordo tra le parti. Il ricorrente ha subito la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha presentato ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. La difesa lamentava la mancata valutazione delle condizioni per pronunciare il proscioglimento e sollevava vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. La legge limita in modo rigoroso l'impugnazione del patteggiamento. L'articolo 448 del codice di procedura penale vieta espressamente di ricorrere per contestare il mancato proscioglimento o per difetti di motivazione. I giudici hanno adottato la decisione senza udienza pubblica. L'Imputato subisce la condanna al pagamento delle spese del processo e deve versare tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato viene condannato a seguito di un patteggiamento per detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico. Nonostante l'accordo sulla pena, L'Imputato presenta ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che il giudice di merito abbia omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso del tutto inammissibile. La disciplina sull'impugnazione del patteggiamento esclude infatti la possibilità di contestare difetti di motivazione inerenti al mancato proscioglimento d'ufficio. L'accordo preventivo sulla pena comporta un implicito riconoscimento di responsabilità che rende superfluo un riesame dei fatti. Di conseguenza, L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese di giustizia e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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L'Imputato concordava una pena di quattro anni di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti tramite accordo con la Procura. Successivamente, la difesa presentava ricorso alla Suprema Corte lamentando un difetto di motivazione circa l'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza procedere a dibattimento. I giudici hanno chiarito i rigidi limiti che regolano l'impugnazione del patteggiamento. La legge vieta infatti di contestare la motivazione del giudice sulle cause di non punibilità quando la parte ha scelto liberamente il rito speciale. Di conseguenza, l'Imputato perde definitivamente la possibilità di rivalutare il processo e subisce la condanna alle spese processuali con una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Un Imputato concordava l'applicazione della pena su richiesta delle parti davanti al Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, l'interessato presentava ricorso per cassazione lamentando la mancata verifica di cause di proscioglimento immediato e difetti di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione del patteggiamento è limitata a casi tassativi previsti dalla legge, escludendo contestazioni generiche sulla motivazione quando l'accordo esonera l'accusa dalla prova piena.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento. L'imputato contestava la mancanza di motivazione del giudice riguardo la possibilità di un proscioglimento. Tuttavia, la legge stabilisce che l'impugnazione patteggiamento è ammessa solo per specifiche violazioni di legge, come difetti nella volontà dell'imputato o illegalità della pena, e non per una carente motivazione su punti specifici. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto non conforme ai requisiti legali. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende per aver proposto un ricorso inammissibile.
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Tre imputati condannati per reati in materia di stupefacenti hanno concordato la pena con la pubblica accusa. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso per contestare la sentenza concordata, lamentando vizi di motivazione sulla responsabilità e sulla congruità della pena, oltre alla mancata verifica delle cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati esulano dalle ristrette ipotesi di legge previste per l'impugnazione del patteggiamento. L'accordo iniziale limita fortemente la possibilità di contestare la motivazione del giudice, purché quest'ultimo abbia esercitato regolarmente i propri poteri di controllo. La Suprema Corte ha condannato ciascun ricorrente alle spese e al versamento di tremila euro.
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Un Lavoratore, condannato per reati legati allo spaccio di stupefacenti di lieve entità tramite patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'impugnazione patteggiamento inammissibile. Ha ribadito che il ricorso è consentito solo per vizi specifici, come una qualificazione del reato "palesemente eccentrica" rispetto all'accusa. Nel caso specifico, i giudici non hanno riscontrato un errore così evidente. Il Lavoratore dovrà quindi pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha concordato l'applicazione della pena con il Tribunale ma ha poi presentato ricorso in Cassazione. Il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione sul calcolo della sanzione, sulla qualificazione del fatto e sulla mancata assoluzione d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ricordando i limiti stringenti per l'impugnazione del patteggiamento. La legge vieta di contestare la misura della pena concordata liberamente o di sollevare censure generiche sulle cause di non punibilità. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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