Un Cittadino ha contestato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, basata su crediti di varia natura (tributari, contributivi, sanzioni stradali). Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti tributari e diverse competenze per gli altri. Il Cittadino ha presentato un ricorso straordinario per cassazione contro questa sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'impugnazione iscrizione ipotecaria esattoriale costituisce un'azione ordinaria di accertamento negativo, la cui sentenza è appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione. La Corte ha anche rilevato che il Tribunale non aveva qualificato in modo specifico l'azione, impedendo l'applicazione del principio dell'apparenza.
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