L'Amministrazione finanziaria contestava sanzioni tributarie a un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società. L'interessato affermava di non aver mai ricevuto la notifica personale degli avvisi di accertamento. Egli sosteneva di aver scoperto la pendenza del debito solo richiedendo un estratto di ruolo e i relativi atti. Per questo motivo, proponeva ricorso per far dichiarare inesistente la notifica e cancellare il debito. I giudici tributari regionali accoglievano le sue ragioni, annullando gli atti. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito della lite, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo. L'impugnazione estratto di ruolo è infatti preclusa dalla legge in assenza di un pregiudizio specifico e documentato, come il blocco di appalti pubblici o rimborsi fiscali, rendendo nullo il tentativo di contestare debiti fiscali scoperti informalmente.
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