Una società ricettiva ha impugnato un avviso di pagamento per la tassa sui rifiuti (TARSU) del 2010. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione risiede nel fatto che, durante il processo, il Comune ha notificato un avviso di accertamento formale per lo stesso periodo. Secondo la Corte, l'impugnazione dell'atto impositivo successivo e "tipico" (l'accertamento) fa venire meno l'interesse a proseguire il giudizio sull'atto precedente e "atipico" (l'avviso di pagamento), determinando un'inammissibilità sopravvenuta.
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