La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'impresa facente parte di un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), che aveva agito individualmente contro la stazione appaltante per il pagamento di lavori extra. La Suprema Corte ha confermato il principio della rappresentanza esclusiva ATI in capo all'impresa mandataria (capogruppo), l'unica legittimata ad agire in giudizio nei confronti del committente per questioni relative all'appalto, come stabilito dall'art. 37, comma 16, del D.Lgs. 163/2006.
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