Un medico odontoiatra ha richiesto il rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2012 al 2016, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione IRAP. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria, il professionista ha fatto ricorso. Sia i giudici di primo grado che quelli di appello hanno accolto la domanda, rilevando che i compensi pagati a terzi erano minimi rispetto ai ricavi complessivi. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la valutazione sull'esistenza dell'autonoma organizzazione spetta esclusivamente ai giudici di merito. Di conseguenza, il professionista ha ottenuto definitivamente il rimborso delle somme versate e l'Amministrazione Finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Continua »