Una società concessionaria autostradale ha ricevuto un avviso di accertamento per l'imposta sulla pubblicità relativa a due grandi insegne poste su un centro servizi vicino a un casello. L'azienda sosteneva di non dover pagare, poiché le insegne non erano sulla sede legale e perché, operando in una sorta di monopolio, non aveva bisogno di farsi pubblicità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che l'imposta pubblicità insegne è dovuta quando il messaggio, per dimensioni e posizione, è idoneo a diffondere il nome e l'immagine dell'impresa a un pubblico vasto. La finalità pubblicitaria esiste a prescindere dalla concorrenza e dalla coincidenza con la sede legale, se non si rientra nei limiti di esenzione (5 mq sulla sede dell'attività). L'azienda ha perso la causa e deve pagare l'imposta.
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