Un'Azienda di autonoleggio ha contestato un avviso di accertamento per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) relativa a formalità eseguite nel 2009. L'Azienda aveva pagato l'IPT con una tariffa agevolata, ma la Città Metropolitana di Roma Capitale ha richiesto la differenza dopo aver ripristinato la tariffa base con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2009. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. Ha stabilito che l'ente impositore può recuperare la differenza d'imposta, anche con **retroattività imposta trascrizione**, se la nuova tariffa è stata approvata entro i termini di bilancio previsti dalla legge, e se il rapporto tributario non era ancora "esaurito" (cioè, non prescritto o decaduto). Il principio di affidamento del contribuente non esclude la debenza del tributo.
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