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Imposta Di Registro Su Conferimento Immobili

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Imposta di registro su conferimento immobili: no a debiti fittizi
I soci di una società semplice hanno conferito alcuni fabbricati a una nuova società di capitali, pattuendo l'accollo interno del mutuo ipotecario gravante sugli stessi. I contribuenti hanno calcolato l'imposta di registro su conferimento immobili deducendo il valore del mutuo dal valore dei beni. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione, emettendo un avviso di liquidazione per riscuotere la maggiore imposta sul valore lordo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei contribuenti. I giudici hanno stabilito che le passività sono deducibili solo se strettamente inerenti al conferimento e se l'accollo è esterno, ossia accettato dalla banca. Nel caso specifico, il mutuo era stato stipulato poco prima del conferimento al solo scopo di ridurne artificialmente il valore imponibile. Di conseguenza, i contribuenti perdono la causa e devono pagare le maggiori imposte e le spese legali.
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Imposta di registro su conferimento immobili: il mutuo non si deduce
I Soci hanno costituito una società di persone conferendo un immobile e detraendo dal valore imponibile un mutuo personale di 500.000 euro precedentemente stipulato e accollato alla società. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la deduzione, richiedendo 35.000 euro per l'imposta di registro su conferimento immobili. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che le passività derivanti da un mutuo personale dei soci, stipulato prima del conferimento, non sono deducibili se non sono strettamente inerenti al bene trasferito. Poiché i soci non hanno provato il tempestivo trasferimento delle somme mutuate alla società per la ristrutturazione dell'immobile, il debito non è considerato inerente. Di conseguenza, i contribuenti perdono la causa e devono pagare l'imposta richiesta oltre alle spese legali.
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Imposta di registro su conferimento immobili: no al taglio tasse
Una contribuente ha contratto un mutuo personale ipotecario su propri terreni, per poi conferire gli stessi terreni in una società di nuova costituzione e cedere le quote. Nel calcolare l'imposta di registro su conferimento immobili, la contribuente ha sottratto il valore del mutuo dalla base imponibile, considerandolo un debito legato al bene. L'Amministrazione Finanziaria ha negato la deduzione, ritenendo il debito non inerente perché stipulato per scopi personali prima del conferimento. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, rigettando il ricorso della contribuente. I giudici hanno stabilito che i debiti per finanziamenti personali, anche se garantiti da ipoteca sull'immobile conferito, non sono deducibili poiché privi del requisito di inerenza richiesto dalla legge.
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