Un istituto bancario ha effettuato un apporto di beni immobili a favore di un fondo d'investimento immobiliare, applicando l'imposta in misura fissa. L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di liquidazione chiedendo l'imposta proporzionale del 9% e irrogando sanzioni per tardiva registrazione. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la pretesa fiscale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo un fondamentale principio sull'imposta di registro fondo immobiliare. La Suprema Corte ha chiarito che il conferimento di immobili a un fondo comune non rappresenta un effettivo trasferimento di ricchezza a titolo oneroso, ma un apporto funzionale in regime di segregazione patrimoniale. Di conseguenza, l'operazione non deve essere tassata con l'aliquota proporzionale del 9%, e anche le sanzioni ricalcolate su tale importo risultano del tutto illegittime.
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