Un pilota militare, dichiarato permanentemente non idoneo al volo, impugna la decisione del Consiglio di Stato davanti alle Sezioni Unite. Egli denuncia la violazione del principio di imparzialità del giudice, poiché il presidente del collegio giudicante aveva svolto in passato incarichi di consulenza scientifica per il Ministero della Difesa. Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile. La Corte chiarisce che il potenziale difetto di imparzialità del singolo magistrato non costituisce un vizio strutturale dell'organo giudicante, ma una mera violazione di norme processuali. Di conseguenza, tale contestazione non configura un difetto di giurisdizione e non può essere fatta valere davanti alla Cassazione, dovendo invece essere sollevata tempestivamente nel processo di merito tramite gli strumenti dell'astensione o della ricusazione.
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