Una nota casa di moda aveva citato in giudizio alcune aziende concorrenti per la commercializzazione illecita di prodotti con il suo marchio. Dopo la condanna nei primi gradi di giudizio, le aziende hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte, tuttavia, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione non entrando nel merito della questione. Il ricorso è stato respinto per gravi vizi formali: mancava una chiara esposizione dei fatti e mescolava in modo confuso diverse censure legali. Questo errore procedurale ha reso definitiva la condanna per le aziende concorrenti, che hanno perso la causa per una questione di forma e non di sostanza.
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