La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31833/2024, ha chiarito i limiti di applicazione dell'imposta di registro in caso di enunciazione atto non registrato. La pretesa dell'Agenzia delle Entrate per la tassazione di un contratto di finanziamento menzionato in un decreto ingiuntivo è stata respinta. La Corte ha stabilito che, in assenza di perfetta identità soggettiva tra le parti del contratto originario (mutuante e mutuatario) e quelle dell'atto che lo enuncia (cessionario del credito e debitore), l'imposta sull'atto enunciato non è dovuta.
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