Un individuo ha presentato ricorso in Cassazione contro il rigetto della sua richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere, misura cautelare applicata per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (Art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava la persistenza della gravità indiziaria, sostenendo di appartenere a un clan rivale rispetto a quello indicato dall'accusa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la valutazione della gravità indiziaria e la ricostruzione dei fatti spettano al giudice di merito. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame logica e completa, non censurabile in sede di legittimità, confermando la misura cautelare.
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