Un ente gestore cita in giudizio l'impresa appaltatrice denunciando gravi difetti dell'opera su alcuni viadotti autostradali, caratterizzati da fessurazioni del calcestruzzo e infiltrazioni d'acqua. L'appaltatore contesta la tempestività della denuncia, nega la gravità del vizio dato che l'infrastruttura è aperta al traffico ed eccepisce una precedente transazione e la mancata manutenzione ordinaria. Inoltre, chiede gli interessi moratori commerciali su un credito transatto e pagato in ritardo. Il Tribunale respinge le eccezioni dell'appaltatore: la responsabilità per gravi difetti dell'opera tutela l'ordine pubblico, non può essere derogata da transazioni ed è tempestiva se contestata dopo perizie tecniche chiarificatrici. Anche l'agibilità dell'infrastruttura non esclude il vizio. Il Tribunale condanna l'appaltatore a risarcire 262.647,25 euro per i ripristini e l'ente a versare 107.848,36 euro di interessi moratori all'impresa.
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