La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che lamentava la violazione del proprio diritto di difesa. L'uomo sosteneva che il processo d'appello, conclusosi con la conferma della condanna per danneggiamento seguito da incendio, si fosse svolto in forma scritta (rito cartolare) nonostante la richiesta di discussione orale. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'indicazione del rito cartolare nella sentenza impugnata costituiva un semplice refuso di scrittura. Dall'esame complessivo degli atti è emerso che l'udienza si era svolta regolarmente in presenza del difensore, il quale aveva formulato le proprie conclusioni. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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