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Giurisdizione Del Giudice Italiano

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ritardo Aereo Internazionale: Confermata la Giurisdizione del Giudice Italiano
La Corte di Cassazione ha confermato la `giurisdizione del giudice italiano` in una causa di risarcimento danni per ritardo aereo. Alcuni passeggeri avevano chiesto un risarcimento a una compagnia aerea russa per un volo in ritardo da Monaco a Sochi. La compagnia aveva contestato la competenza dei tribunali italiani. La Cassazione ha chiarito che, trattandosi di una domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale e non di una semplice compensazione pecuniaria, la competenza si determina secondo la Convenzione di Montreal. Questa Convenzione permette ai passeggeri di agire nel luogo dove la compagnia ha un'organizzazione o dove il biglietto è stato acquistato online. Il ricorso della compagnia è stato rigettato, confermando la decisione dei giudici precedenti.
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Giurisdizione del giudice italiano: scontro tra ateneo e studente
Uno studente ha impugnato il rifiuto di ammissione a un dottorato di ricerca in diritto civile presso un'università pontificia. Il Consiglio di Stato ha negato la giurisdizione del giudice italiano, ritenendo l'ateneo un ente centrale della Chiesa esente da ingerenze statali. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato la decisione, stabilendo che l'attività di istruzione superiore costituisce un atto di gestione privata (jure gestionis) e non un'estrinsecazione di poteri sovrani. Di conseguenza, sussiste pienamente la giurisdizione del giudice italiano. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dello studente, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Consiglio di Stato per la decisione sul merito.
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Giurisdizione del giudice italiano: scontro tra Turchia e Italia
Una società turca si oppone al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per il pagamento di forniture elettriche a favore di una società italiana, eccependo il difetto di giurisdizione. I giudici di merito confermano la giurisdizione italiana. La società estera ricorre in Cassazione. La questione centrale riguarda la determinazione della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di soggetti non domiciliati nell'Unione Europea, in particolare se si debbano applicare i criteri della Convenzione di Bruxelles del 1968 o quelli dei successivi regolamenti europei. Rilevando un contrasto interpretativo non ancora consolidato, la Seconda Sezione Civile rimette la decisione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
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Giurisdizione del giudice italiano: scontro su debiti extra-UE
Una società italiana ha citato in giudizio una società egiziana per ottenere il pagamento del saldo di una fornitura di impianti industriali. La società estera ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano. I giudici di merito hanno confermato la giurisdizione italiana, applicando il criterio del luogo di adempimento del pagamento presso il creditore. La società straniera ha proposto ricorso in Cassazione. La Seconda Sezione Civile, rilevando un contrasto interpretativo sull'applicazione dei regolamenti europei ai soggetti extra-UE ai sensi della legge sul diritto internazionale privato, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. La decisione finale sulla giurisdizione del giudice italiano resta quindi sospesa in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite.
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Giurisdizione del giudice italiano: cliente a Londra ma causa a Roma
Un professionista italiano ha citato in giudizio una cliente per ottenere il pagamento delle prestazioni di consulenza patrimoniale e societaria svolte in Italia. La cliente, trasferitasi a Londra, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invocando la tutela speciale del foro del consumatore nel proprio luogo di residenza estero. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato la giurisdizione del giudice italiano. La Corte ha rilevato che il contratto è stato concluso ed eseguito interamente in Italia e che non ricorrono i presupposti per l'applicazione del foro protettivo del consumatore all'estero, in quanto l'attività negoziale non è stata preceduta da offerte o pubblicità nel Regno Unito. Di conseguenza, la causa deve essere decisa dal Tribunale di Roma.
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Crociera rovinata: la giurisdizione del giudice italiano in bilico
Un'associazione di consumatori avvia un'azione di classe contro una compagnia di crociere svizzera per aver cancellato una tappa fondamentale del viaggio. La compagnia contesta la giurisdizione del giudice italiano, sostenendo di essere un'entità estera. L'associazione ribatte che la compagnia opera e vende pacchetti in Italia tramite una società collegata. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della questione e l'assenza di precedenti chiari, non decide nel merito. Invece, rimette il caso alle Sezioni Unite, il suo massimo organo, per stabilire un principio definitivo sulla giurisdizione del giudice italiano in queste circostanze. La decisione finale su dove si potrà svolgere il processo è quindi sospesa.
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