Una Terza Interessata e il coniuge fallito hanno impugnato un ordine di liberazione di un immobile emesso dal giudice delegato. Tuttavia, hanno presentato il reclamo e il successivo intervento personalmente, senza l'assistenza di un legale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le loro richieste per mancanza di difesa tecnica obbligatoria. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il reclamo fallimentare ha natura contenziosa e richiede necessariamente la rappresentanza di un avvocato. Di conseguenza, l'assenza di un difensore rende nullo l'atto, travolgendo anche l'intervento del coniuge. I ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento del doppio del contributo unificato.
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