L'Ente per l'Aviazione Civile ha sanzionato una Compagnia Aerea con sede in Irlanda per il ritardo prolungato di un volo. L'Autorità ha provveduto alla notifica all'estero dell'ordinanza ingiunzione tramite il consolato italiano e il servizio postale locale. La società ha proposto opposizione tardiva, sostenendo l'inesistenza della notifica per la mancanza della classica ricevuta di ritorno cartacea e per il mancato invio tramite PEC. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile il ricorso per decorso dei termini. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso della società. I Supremi Giudici hanno stabilito che la notifica all'estero dell'ordinanza ingiunzione è valida se eseguita secondo le regole del Paese ospitante, attestata dal sistema di tracciamento postale locale certificato dal consolato, senza obbligo di PEC per la pubblica amministrazione verso l'estero.
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